Limiti di detraibilità
La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli
edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli
edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite
di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8
(320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).
Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di
spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto,
l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito
all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Pertanto, ad esempio, qualora l’intervento riguardi un edificio in condominio, ciascun condomino
potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o
ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente
rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità
immobiliare che possiede.

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